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Legge 16/04/1998 n. 120

2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale istituito secondo l'articolo 6, i comitati ed altri organi sussidiari di cui all'articolo 26, nonche' il Direttore esecutivo e il personale.

3. L'Organizzazione ha la propria sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non decida diversamente mediante un voto speciale.

4. La sede dell'Organizzazione e' situata in ogni tempo sul territorio di un membro.

Articolo 4 Membri dell'organizzazione Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire:

a) I membri produttori; e

b) i membri consumatori.

1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a dei "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo di firma, ratifica, accettazione o approvazione, o di notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerata, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di tali organizzazioni intergovernative.

2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti da attribuire ai loro Stati membri, in conformita' con l'articolo 10. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali. CAPITOLO IV CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEI LEGNI TROPICALI

Articolo 6 Composizione del Consiglio Internazionale dei legni tropicali

1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale dei legni tropicali costituito da tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio.

3. Un supplente puo' essere abilitato ad agire ed a votare a nome del delegato in sua assenza o in circostanze particolari.

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila, sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in particolare il suo regolamento interno, le regole di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell'Organizzazione. Le regole di gestione finanziaria disciplinano in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali. Il consiglio puo' prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni.

3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per adempiere alle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.

Articolo 8 Presidente e Vice-presidente del Consiglio

1. Il Consiglio, elegge, per ogni anno civile, un Presidente ed un Vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice-Presidente, o dell'uno o dell'altro, qualora il consiglio cosi' decida con voto speciale.

3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del Vice Presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dai membri consumatori, a titolo provvisorio o per la durata del mandato ancora da svolgere del predecessore, o dei predecessori, a seconda dei casi.

Articolo 9 Sessioni del Consiglio

1. In linea di massima il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.

2. Il consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora cosi' decida modo oppure se e' richiesto in tal senso:

a) dal Direttore esecutivo di comune accordo con il Presidente del Consiglio;

b) da una maggioranza di membri produttori o da una maggioranza di membri consumatori;

c) da membri che detengono almeno 500 voti.

3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con un voto speciale.

4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e comunica loro il relativo ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, salvo in casi di emergenza per i quali il preavviso sara' almeno di sette giorni.

Articolo 10 Suddivisione dei voti

1. I membri produttori detengono insieme 1 000 voti ed i membri consumatori detengono insieme 1 000 voti.

2. I voti dei membri produttori sono suddivisi come segue:

a) 400 voti sono ugualmente suddivisi tra le tre regioni produttrici d'Africa, d'America Latina e d'Asia-Pacifico. I voti in tal modo attribuiti a ciascuna di queste regioni sono poi ugualmente suddivisi tra i membri produttori di questa regione;

b) 300 voti sono suddivisi tra i membri produttori secondo la quota di ciascuno nelle risorse forestali tropicali totali di tutti i membri produttori;

c) 300 voti sono suddivisi tra i membri produttori in proporzione al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali nell'ultimo periodo triennale per il quale sono disponibili cifre definitive.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il totale dei voti attribuiti secondo il paragrafo 2 del presente articolo ai membri produttori della regione d'Africa e' ugualmente ripartito tra tutti i membri produttori della regione. Se rimangono voti, ciascuno di questi voti e' conferito ad un membro produttore della regione d'Africa: il primo al membro produttore che ottiene il maggior numero di voti calcolati secondo il par. 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che si colloca al secondo posto secondo il numero dei voti ottenuti, e cosi' via fino a quando tutte i rimanenti voti non siano stati suddivisi.

4. Ai fini del calcolo della suddivisione dei voti secondo il paragrafo 2 b) del presente articolo per "risorse forestali tropicali" s'intendono le formazioni forestali produttive a denso fogliame come definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

5. I voti dei membri consumatori sono suddivisi come segue: ciascun membro consumatore dispone di 10 voti di base; la rimanenza dei voti e' suddivisa tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali nel periodo triennale avente inizio quattro anni prima della suddivisione dei voti.

6. Il Consiglio suddivide i voti per ciascun esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio secondo le disposizioni del presente articolo. Tale suddivisione continua ad essere in vigore per la rimanente durata dell'esercizio, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.

7. Quando la composizione dell'Organizzazione e' modificata o il diritto di voto di un membro sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova suddivisione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, secondo le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Il Consiglio stabilisce la data alla quale la nuova suddivisione dei voti avra' effetto.

8. Non puo' esservi frazionamento di voti.

Articolo 11 Procedura di voto al Consiglio

1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti che detiene al Consiglio e non ha facolta' di dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' tenuto a esprimere nello stesso modo dei suoi voti quelli che e' autorizzato ad utilizzare ai sensi del par. 2 del presente

articolo.

2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, ed ogni membro consumatore puo' autorizzare sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi ed ad utilizzare i suoi voti in ogni seduta del Consiglio.

3. Un membro che si astiene, e' considerato come non avente utilizzato i suoi voti.

Articolo 12 Decisioni e raccomandazioni del Consiglio

1. Il Consiglio fa di tutto per adottare le sue decisioni e formulare le sue raccomandazioni mediante consenso. In mancanza di consenso, tutte le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio sono adottate con voto a maggioranza semplice ripartita, salvo se il presente Accordo prevede un voto speciale.

2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro e'

Articolo 13 Quorum al Consiglio

1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, con riserva che i membri cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti nella loro categoria.

2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto ne' durante il giorno stabilito per la seduta, ne' l'indomani, il quorum sara' costituito, nei giorni successivi della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, con riserva che i membri cosi' presenti detengano la maggioranza del totale dei voti nella loro categoria.

3. Ogni membro rappresentato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente.

Articolo 14 Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni

1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione a fini di consultazione o di cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e la Commissione di sviluppo durevole (CSD), le organizzazioni intergovernative come l'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) e le organizzazioni non governative.

2. L'Organizzazione utilizza in tutta la misura del possibile, le agevolazioni, i servizi e le conoscenze specializzate di organizzazioni intergovernative, governative e non governative esistenti per evitare l'accavallamento degli sforzi realizzati per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarita' e l'efficacia delle loro attivita'.

Articolo 15 Ammissione di osservatori Il Consiglio puo' invitare ogni paese non membro, o una qualsiasi delle organizzazioni di cui agli articoli 14, 20 e 29 interessata dalle attivita' dell'Or ganizzazione, ad assistere in qualita' di osservatore ad una qualsiasi delle riunioni del Consiglio.

Articolo 16 Il Direttore esecutivo, ed il personale

1. Il Consiglio nomina con voto speciale, il Direttore esecutivo.

2. Le modalita' e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stabilite dal Consiglio.

3. Il Direttore esecutivo e' il massimo funzionario dell'Organizzazione; e' responsabile dinanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' con le decisioni del Consiglio.

4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita' con lo statuto stabilito dal Consiglio. Il Consiglio stabilisce con un voto speciale l'organico dei dirigenti superiori e della categoria di amministratori che il Direttore esecutivo e' autorizzato a nominare. Ogni modifica dell'organico dei dirigenti superiori e della categoria di amministratori e' decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale e' responsabile davanti al Direttore esecutivo.

 

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